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DIPENDENZA DELLE VETTURE PUBBLICHE E LICENZE PEI PROPRIETARI
- Ogni vettura che si tiene allo scopo di farla
trattenere sul suolo pubblico ed in servizio del pubblico, qualunque ne sia
la denominazione, qualunque ne sia la forma, la costruzione, il numero delle
persone che può contenere, o quello dei cavalli che la traggono, sarà
considerata come vettura pubblica e sottoposta perciò alle disposizioni di
questo Regolamento.
- La facoltà di tenere vetture pubbliche in Roma si concede dall’Autorità
comunale. Appartengono alla stessa autorità la direzione e la sorveglianza
di questo servizio, salvo quanto dispone la legge di Pubblica Sicurezza.
- La Giunta municipale pertanto è quella che, dietro pagamento di una
tassa di lire 5 da parte dei concessionari e previo adempimento degli
obblighi prescritti da questo Regolamento, rilascia le licenze, determina la
località ed assegna lo spazio pel trattenimento delle vetture pubbliche.
- E’ in facoltà della stessa Giunta il determinare, ove lo creda
opportuno, il numero delle licenze.
- Per ottenere il permesso di tenere vetture pubbliche, il richiedente
dovrà:
a) dichiarare nell’istanza al Sindaco il suo nome, cognome, domicilio e
luogo di nascita e di abitazione;
b) dimostrare la sua idoneità e buona condotta morale;
c) indicare la situazione precisa delle scuderie e delle rimesse, nonché il
numero e la specie delle vetture che intende porre in esercizio.
- Il Concessionario, ottenuta la licenza, dovrà entro 24 ore farla
registrare presso l’Ispettorato Regionario di sorveglianza municipale sotto
la cui sorveglianza trovasi la stazione destinata alla vettura di sua
pertinenza.
- Le licenze si concedono per la durata di un anno; potranno però essere
rinnovate alla loro scadenza ed eziandio venir revocate innanzi quest’epoca,
ove il Concessionario, non conformandosi alle norme del presente
Regolamento, se ne renda immeritevole.
- Il conseguimento della licenza autorizza il Concessionario a tenere la
vettura coi cavalli attaccati, nella località a lui esclusivamente
assegnata.
- Ogni licenza è personale; essa è ostensibile ad ogni richiesta degli
Agenti municipali e ne è assolutamente vietato il traffico o la cessione.
- Le licenze cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all’Ufficio
di Polizia Municipale:
a) alla loro scadenza, quando non sieno rinnovate;
b) dopo una assenza della vettura, per otto giorni consecutivi, dal posto
assegnatole, se non derivi da legittima causa, da denunciarsi e
giustificarsi alla Direzione di Polizia Municipale;
c) nel caso di revoca od anche di semplice sospensione, decretata per
infrazione alle disposizioni del presente Regolamento; d) per il non
eseguito pagamento delle tasse, dopo un mese dalla loro scadenza.
Le stazioni di attestamento delle vetture pubbliche erano suddivise in tre
categorie: alla prima categoria appartenevano le piazze di Spagna, di San
Lorenzo in Lucina, Montecitorio, della Minerva, Venezia, San Pietro,
dell’Orologio della Chiesa Nuova, di Pasquino; alla seconda categoria le piazze
del Popolo, Nicosia, San Silvestro in Capite, di S. Ignazio, Firenze, di Pietra,
della Pilotta, Apollinare, del Quirinale, Barberini, Aracoeli, di ponte
Sant’Angelo, del Monte di Pietà; stazioni di terza categoria erano, invece, le
piazze Poli, Rondanini, del Collegio Romano, delle Stimmate, XII Apostoli, S.
Maria Maggiore, S. Giovanni, Campitelli, S. Maria in Trastevere, della
Cancelleria, Farnese.
CONDIZIONI DELLE VETTURE
- Le vetture pubbliche devono essere solide, comode e
facili ad aprirsi anco di dentro, fornite di buone molle, di due fanali e di
un fermaruote; saranno ben verniciate, tappezzate al di dentro decentemente,
provviste di buoni cuscini e fornite al fine di una chiave inglese, di
alcuni metri di corda mancina, nonché di una sega di ferro e di alcune
cavicchie, perché il conduttore possa servirsene in caso di guasto alla
vettura durante la corsa. Le vetture chiuse non mancheranno di un cordone, o
di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad avvertire il conduttore di
fermarsi a richiesta dell’avventore.
- Ogni vettura pubblica, autorizzata a trattenersi sul suolo pubblico,
sarà contraddistinta da un numero d’ordine, il quale, a cura dell’Ufficio di
Polizia Municipale ed a spese del proprietario, sarà dipinto sui fianchi e
sulla schiena della vettura, nella grandezza di centimetri 22x10. Lo stesso
numero dovrà essere riprodotto, in cifre assai apparenti, nei cristalli
anteriori e laterali dei fanali, di cui ogni vettura dovrà essere
provveduta.
- E’ severamente proibito di cancellare, nascondere o alterare in
qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e quello dei fanali.
- Nessuna vettura pubblica potrà porsi in esercizio, prima che sia
constata la sua solidità e decenza dai periti e senza il permesso definitivo
ottenuto dall’Autorità Comunale.
DOVERI DEI PROPRIETARI
- I proprietari di vetture pubbliche incombe l’obbligo
di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere iscritti il nome, il
cognome e l’abitazione dei loro conduttori, nonché il luogo della rimessa,
il numero e la qualità delle vettura condotta da ciascheduno di essi. Tale
registro sarà ostensibile a semplice richiesta, agli agenti della Polizia
Municipale.
- Ogni proprietario di vetture pubbliche, cambiando abitazione, dovrà
avvertirne entro sette giorni dal cambiamento, l’Ufficio di Polizia Urbana.
- Qualunque proprietario volesse condurre in persona la propria vettura,
dovrà soddisfare alle condizioni stesse fatte ai conduttori dall’art. 30 e
andrà soggetto all’osservanza di tutte le disposizioni che li riguardano.
- Allorquando il proprietario di una vettura pubblica non la conduce da se
stesso, non potrà servirsi di altro conduttore fuori di quelli autorizzati
dall’Ufficio di Polizia Urbana a vettureggiare.
FACOLTA’ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA
- Quegli soltanto che ha una licenza concedutogli
dall’Ufficio di Polizia Municipale, può condurre una vettura pubblica a
numero designato.
- Per ottenere siffatta licenza, il richiedente deve essere iscritto nel
registro della Questura secondo l’art. 57 della Legge 20 marzo 1865 sulla
Pubblica Sicurezza esibirne di poi al Sindaco il certificato, unitamente a
quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 essere di costituzione
robusta, di nota sobrietà e fornito di piena cognizione dei luoghi e delle
strade, non che dell’arte di condurre cavalli.
- Ove si verifichino le condizioni suddette, il Sindaco farà dall’Ufficio
di Polizia Municipale rilasciare al richiedente la licenza di vettureggiare.
Sulla medesima, oltre il nome ed i connotati del conduttore, si
registreranno il nome del concessionario della vettura ed il numero di
quelle che gli appartengono.
- Il permesso di vettureggiare essendo personale, ne è vietata la cessione
o la vendita sotto qualsiasi titolo. Esso è sempre revocabile: vale per una
sola vettura a numero determinato e deve essere esibito ad ogni richiesta
degli Agenti Municipali e della forza pubblica.
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Le stazioni di attestamento delle vetture
pubbliche erano suddivise in tre categorie:
alla prima categoria
appartenevano le piazze di Spagna, di San Lorenzo in Lucina,
Montecitorio, della Minerva, Venezia, San Pietro, dell’Orologio
della Chiesa Nuova, di Pasquino;
alla seconda categoria le
piazze del Popolo, Nicosia, San Silvestro in Capite, di S.
Ignazio, Firenze, di Pietra, della Pilotta, Apollinare, del
Quirinale, Barberini, Aracoeli, di ponte Sant’Angelo, del Monte
di Pietà;
stazioni di terza categoria erano, invece, le piazze
Poli, Rondanini, del Collegio Romano, delle Stimmate, XII
Apostoli, S. Maria Maggiore, S. Giovanni, Campitelli, S. Maria
in Trastevere, della Cancelleria, Farnese. |
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CONDIZIONI DELLE VETTURE
- Le vetture pubbliche devono
essere solide, comode e facili ad aprirsi anco di dentro,
fornite di buone molle, di due fanali e di un fermaruote;
saranno ben verniciate, tappezzate al di dentro
decentemente, provviste di buoni cuscini e fornite al fine
di una chiave inglese, di alcuni metri di corda mancina,
nonché di una sega di ferro e di alcune cavicchie, perché il
conduttore possa servirsene in caso di guasto alla vettura
durante la corsa. Le vetture chiuse non mancheranno di un
cordone, o di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad
avvertire il conduttore di fermarsi a richiesta
dell’avventore.
- Ogni vettura pubblica, autorizzata a trattenersi sul
suolo pubblico, sarà contraddistinta da un numero d’ordine,
il quale, a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale ed a
spese del proprietario, sarà dipinto sui fianchi e sulla
schiena della vettura, nella grandezza di centimetri 22x10.
Lo stesso numero dovrà essere riprodotto, in cifre assai
apparenti, nei cristalli anteriori e laterali dei fanali, di
cui ogni vettura dovrà essere provveduta.
- E’ severamente proibito di cancellare, nascondere o
alterare in qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e
quello dei fanali.
- Nessuna vettura pubblica potrà porsi in esercizio, prima
che sia constata la sua solidità e decenza dai periti e
senza il permesso definitivo ottenuto dall’Autorità
Comunale.
DOVERI DEI PROPRIETARI
- I proprietari di vetture
pubbliche incombe l’obbligo di tenere un esatto registro,
nel quale dovranno essere iscritti il nome, il cognome e
l’abitazione dei loro conduttori, nonché il luogo della
rimessa, il numero e la qualità delle vettura condotta da
ciascheduno di essi. Tale registro sarà ostensibile a
semplice richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.
- Ogni proprietario di vetture pubbliche, cambiando
abitazione, dovrà avvertirne entro sette giorni dal
cambiamento, l’Ufficio di Polizia Urbana.
- Qualunque proprietario volesse condurre in persona la
propria vettura, dovrà soddisfare alle condizioni stesse
fatte ai conduttori dall’art. 30 e andrà soggetto
all’osservanza di tutte le disposizioni che li riguardano.
- Allorquando il proprietario di una vettura pubblica non
la conduce da se stesso, non potrà servirsi di altro
conduttore fuori di quelli autorizzati dall’Ufficio di
Polizia Urbana a vettureggiare.
FACOLTA’ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA
- Quegli soltanto che ha una
licenza concedutogli dall’Ufficio di Polizia Municipale, può
condurre una vettura pubblica a numero designato.
- Per ottenere siffatta licenza, il richiedente deve
essere iscritto nel registro della Questura secondo l’art.
57 della Legge 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza
esibirne di poi al Sindaco il certificato, unitamente a
quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 essere di
costituzione robusta, di nota sobrietà e fornito di piena
cognizione dei luoghi e delle strade, non che dell’arte di
condurre cavalli.
- Ove si verifichino le condizioni suddette, il Sindaco
farà dall’Ufficio di Polizia Municipale rilasciare al
richiedente la licenza di vettureggiare. Sulla medesima,
oltre il nome ed i connotati del conduttore, si
registreranno il nome del concessionario della vettura ed il
numero di quelle che gli appartengono.
- Il permesso di vettureggiare essendo personale, ne è
vietata la cessione o la vendita sotto qualsiasi titolo.
Esso è sempre revocabile: vale per una sola vettura a numero
determinato e deve essere esibito ad ogni richiesta degli
Agenti Municipali e della forza pubblica.
CONTEGNO NEL TEMPO DELLA CORSA
- L’abbandonare del tutto la
vettura sulla pubblica via, il condurla in stato di
ubriachezza ed il dormire in servizio attivo, costituiscono
gravissima colpa pei conduttori. Queste trasgressioni
possono venir punite con la sospensione della licenza.
VETTURE-OMNIBUS
- I proprietari, conduttori e
inservienti delle vetture-omnibus vanno soggetti alle stesse
disposizioni prescritte da questo regolamento ai proprietari
e conduttori delle vetture pubbliche, tranne il prezzo della
tassa licenza, che per questa grandiosa specie di veicoli è
doppia.
- Nessuno potrà stabilire un servizio di vetture-omnibus
senza averne fatta la domanda formale al Sindaco ed aver
ottenuto il relativo permesso, il quale s’intenderà
rilasciato subordinatamente all’obbligo pel concessionario
di conformarsi pienamente alle prescrizioni particolari
imposte dal Comune agli esercenti questo ramo d’industria.
- Appartiene alla Giunta Municipale concedere le licenze
per le vetture-omnibus e di fissarne la durata. Gli obblighi
speciali imposti al concessionario sono i seguenti:
a) le vetture-omnibus a due cavalli avranno la cassa della
larghezza di met. 1,50 e altezza met. 1,65, ad un cavallo
altezza met. 1,60, larghezza met. 1,40;
b) saranno coperte e difese lateralmente a seconda delle
stazioni e dovranno essere comode e decenti entro e fuori;
c) offriranno tutte le garanzie di solidità e di sicurezza;
d) avranno internamente la capacità massima per dodici
persone, disposte a sei per ambo i lati;
e) osserveranno esattamente l’orario e la tariffa loro
prescritti dal Comune e non devieranno dallo stradale da
questo assegnato;f) i conduttori e gli inservienti
osserveranno un decente vestiario.
- Come all’articolo 17 per le vetture pubbliche, è vietato
ai concessionari delle vetture-omnibus di metterle in
esercizio se prima non abbiamo subito un ispezione, ancor
più diligente che per le semplici vetture, dai periti
delegati dal Comune.
- Le vetture-omnibus saranno distinte tra loro con un
numero d’ordine, il quale per cura del Comune ed a spese del
concessionario, sarà dipinto all’esterno in modo assai
visibile, nè potrà essere nascosto, cancellato o variato
arbitrariamente dal concessionario.
- Per comodo dei passeggieri la montata delle
vetture-omnibus dovrà essere generalmente bassa con
braccioli di ferro. Le vetture-omnibus dovranno inoltre
essere fornite di due grandi fanali, uno dei quali sarà
collocato nella parte anteriore della vettura ed in modo che
questa ne sia all’interno bene illuminata.
- Qualora le vetture-omnibus manchino sul cielo di sedili
e ringhiere, è espressamente vietato di farvi ascendere
alcuna persona.
- Il Sindaco, col mezzo del perito carrozziere, stabilisce
il numero dei posti, dei quali ogni vettura-omnibus è capace
tanto nel cielo che nella parte interna della medesima.
- Il numero di questi posti posti sarà indicato nella
licenza e fatto noto ai passeggieri da una tabella affissa
ed a vista di tutti, nell’interno della vettura-omnibus.
Questa tabella conterrà pure la tariffa delle corse e un
estratto del presente regolamento.
- Eccettuato il caso di piena connivenza dei passeggeri, è
proibito di fumare all’interno degli omnibus e d’introdurvi
cani ed altri animali, od oggetti voluminosi, capaci di dare
incomodo alle persone vicine.
- Il prezzo di ogni corsa, stabilito nella tariffa, è
invariabile e può esigersi anche anticipatamente.
- I passeggeri che montano a corsa incominciata, o
smontano innanzi all’arrivo della vettura-omnibus alla
stazione terminale, sono tenuti al pagamento della corsa
intera.
- Le vetture-omnibus, dovendo percorrere strade
bastantemente ampie per evitare qualunque pericolo e non
apportare imbarazzo al transito pubblico, non potranno,
tranne il caso fortuito d’impedita circolazione, modificare
l’itinerario loro stabilito.
- All’ora determinata per la partenza ogni vettura-omnibus
dovrà senz’altro incamminarsi per la sua stazione finale,
qualunque sia il numero dei passeggeri raccolti, non
soffermandosi per lo stradale che il tempo necessario per
far montare o discendere i passeggeri.
- Nei mesi di ottobre, novembre, decembre, gennaio,
febbrajo e marzo, dalle ore tre pomeridiane e nei mesi di
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dalle ore
4,30 pomeridiane, le vetture-omnibus non potranno percorrere
la via del Corso, rendendosi per la loro presenza difficile
il passaggio dei pedoni e delle vetture private.
- S’appartiene al Sindaco lo stabilire lo stradale
[l’itinerario] che dovranno percorrere le vetture-omnibus
che fanno il servizio dagli alberghi alla stazione delle
ferrovia.
- Ciascheduna vettura-omnibus d’albergo avrà un
itinerario, in armonia col luogo ov’è situato l’albergo
stesso ed alle esigenze speciali della circolazione.
Quest’itinerario non potrà essere variato.
- I proprietari d’albergo che tengono una vettura-omnibus
al loro servizio, dovranno perciò farne dichiarazione al
Sindaco, il quale designerà loro l’itinerario con una carta
speciale d’autorizzazione.
- Nelle stazioni di partenza e arrivo sarà costantemente
affissa, a comodo del pubblico, una tabella contenente il
numero delle vetture-omnibus che fanno servizio sulle
medesime, il nome e cognome del concessionario, del
conduttore e dell’inserviente, non che lo stradale ed orario
particolare di ciascuna vettura-omnibus, con indicazione ben
chiara dell’intervallo che dovrà intercedere tra la partenza
dell’una e l’arrivo dell'altra.
- Sotto l’appoggia-piedi del conduttore e nella parte
posteriore della vettura-omnibus sarà attaccato, a vista del
pubblico, un cartello che ne indichi la direzione.
- La vettura-omnibus dovrà inoltre essere fornita di un
altro cartello, con la voce “completo”, da rendersi
ostensibile al pubblico ogni qual volta i posti sieno tutti
occupati.
- Allorché la vettura-omnibus sarà in movimento,
l’inserviente dovrà sedere posteriormente ed al posto
prefissogli all’infuori della vettura; non potrà mai
discenderne durante la corsa, né ordinare la fermata al
conduttore, che in previsione di un pericolo e nel caso
indicato dall’art. 100.
Coi passeggieri dovrà tenere un contegno serio e rispettoso,
vigilare sulla stretta osservanza dell’orario ed alla
sicurezza della vettura. Sarà poi munito di un fischietto
per dare al conduttore il segnale della partenza e di una
stromba o corno da caccia per avvertire i passeggieri, che
attendono alla stazione dell’arrivo o della partenza
dell’omnibus.
- Il cambio dei cavalli si fa ad ore determinate e
soltanto nelle stazioni.
- Agli stessi concessionari e con le medesime norme, sono
applicabili gli effetti dell’art. 28 relativo alla
responsabilità per le trasgressioni cui potessero incorrere
i loro conduttori.
- Ogni mese ed ogni volta che il Sindaco lo riterrà
conveniente, le vetture-omnibus, i cavalli e gli arnesi
relativi, saranno sottoposti a visita.
- I tempi di fermata delle vetture-omnibus, per prendere e
depositare i passeggieri, dovranno dai conduttori ed
inservienti essere regolati in modo da non imbarazzare la
via pubblica e non interrompere la circolazione delle altre
vetture.
- Le vetture-omnibus dovranno essere condotte, di giorno
come di notte, al piccolo trotto nelle vie e nelle piazze ed
al passo nello svoltare le strade.
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