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La storia del trasporto pubblico di Roma raccontata con passione e per passione. Sito fondato da Vittorio Formigari, online dal 1999

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La rete romana degli omnibus

IL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEL 1872

     
 

DIPENDENZA DELLE VETTURE PUBBLICHE E LICENZE PEI PROPRIETARI

  1. Ogni vettura che si tiene allo scopo di farla trattenere sul suolo pubblico ed in servizio del pubblico, qualunque ne sia la denominazione, qualunque ne sia la forma, la costruzione, il numero delle persone che può contenere, o quello dei cavalli che la traggono, sarà considerata come vettura pubblica e sottoposta perciò alle disposizioni di questo Regolamento.
  2. La facoltà di tenere vetture pubbliche in Roma si concede dall’Autorità comunale. Appartengono alla stessa autorità la direzione e la sorveglianza di questo servizio, salvo quanto dispone la legge di Pubblica Sicurezza.
  3. La Giunta municipale pertanto è quella che, dietro pagamento di una tassa di lire 5 da parte dei concessionari e previo adempimento degli obblighi prescritti da questo Regolamento, rilascia le licenze, determina la località ed assegna lo spazio pel trattenimento delle vetture pubbliche.
  4. E’ in facoltà della stessa Giunta il determinare, ove lo creda opportuno, il numero delle licenze.
  5. Per ottenere il permesso di tenere vetture pubbliche, il richiedente dovrà:
    a) dichiarare nell’istanza al Sindaco il suo nome, cognome, domicilio e luogo di nascita e di abitazione;
    b) dimostrare la sua idoneità e buona condotta morale;
    c) indicare la situazione precisa delle scuderie e delle rimesse, nonché il numero e la specie delle vetture che intende porre in esercizio.
  6. Il Concessionario, ottenuta la licenza, dovrà entro 24 ore farla registrare presso l’Ispettorato Regionario di sorveglianza municipale sotto la cui sorveglianza trovasi la stazione destinata alla vettura di sua pertinenza.
  7. Le licenze si concedono per la durata di un anno; potranno però essere rinnovate alla loro scadenza ed eziandio venir revocate innanzi quest’epoca, ove il Concessionario, non conformandosi alle norme del presente Regolamento, se ne renda immeritevole.
  8. Il conseguimento della licenza autorizza il Concessionario a tenere la vettura coi cavalli attaccati, nella località a lui esclusivamente assegnata.
  9. Ogni licenza è personale; essa è ostensibile ad ogni richiesta degli Agenti municipali e ne è assolutamente vietato il traffico o la cessione.
  10. Le licenze cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all’Ufficio di Polizia Municipale:
    a) alla loro scadenza, quando non sieno rinnovate;
    b) dopo una assenza della vettura, per otto giorni consecutivi, dal posto assegnatole, se non derivi da legittima causa, da denunciarsi e giustificarsi alla Direzione di Polizia Municipale;
    c) nel caso di revoca od anche di semplice sospensione, decretata per infrazione alle disposizioni del presente Regolamento; d) per il non eseguito pagamento delle tasse, dopo un mese dalla loro scadenza.

Le stazioni di attestamento delle vetture pubbliche erano suddivise in tre categorie: alla prima categoria appartenevano le piazze di Spagna, di San Lorenzo in Lucina, Montecitorio, della Minerva, Venezia, San Pietro, dell’Orologio della Chiesa Nuova, di Pasquino; alla seconda categoria le piazze del Popolo, Nicosia, San Silvestro in Capite, di S. Ignazio, Firenze, di Pietra, della Pilotta, Apollinare, del Quirinale, Barberini, Aracoeli, di ponte Sant’Angelo, del Monte di Pietà; stazioni di terza categoria erano, invece, le piazze Poli, Rondanini, del Collegio Romano, delle Stimmate, XII Apostoli, S. Maria Maggiore, S. Giovanni, Campitelli, S. Maria in Trastevere, della Cancelleria, Farnese.

CONDIZIONI DELLE VETTURE

  1. Le vetture pubbliche devono essere solide, comode e facili ad aprirsi anco di dentro, fornite di buone molle, di due fanali e di un fermaruote; saranno ben verniciate, tappezzate al di dentro decentemente, provviste di buoni cuscini e fornite al fine di una chiave inglese, di alcuni metri di corda mancina, nonché di una sega di ferro e di alcune cavicchie, perché il conduttore possa servirsene in caso di guasto alla vettura durante la corsa. Le vetture chiuse non mancheranno di un cordone, o di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad avvertire il conduttore di fermarsi a richiesta dell’avventore.
  2. Ogni vettura pubblica, autorizzata a trattenersi sul suolo pubblico, sarà contraddistinta da un numero d’ordine, il quale, a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale ed a spese del proprietario, sarà dipinto sui fianchi e sulla schiena della vettura, nella grandezza di centimetri 22x10. Lo stesso numero dovrà essere riprodotto, in cifre assai apparenti, nei cristalli anteriori e laterali dei fanali, di cui ogni vettura dovrà essere provveduta.
  3. E’ severamente proibito di cancellare, nascondere o alterare in qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e quello dei fanali.
  4. Nessuna vettura pubblica potrà porsi in esercizio, prima che sia constata la sua solidità e decenza dai periti e senza il permesso definitivo ottenuto dall’Autorità Comunale.

DOVERI DEI PROPRIETARI

  1. I proprietari di vetture pubbliche incombe l’obbligo di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere iscritti il nome, il cognome e l’abitazione dei loro conduttori, nonché il luogo della rimessa, il numero e la qualità delle vettura condotta da ciascheduno di essi. Tale registro sarà ostensibile a semplice richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.
  2. Ogni proprietario di vetture pubbliche, cambiando abitazione, dovrà avvertirne entro sette giorni dal cambiamento, l’Ufficio di Polizia Urbana.
  3. Qualunque proprietario volesse condurre in persona la propria vettura, dovrà soddisfare alle condizioni stesse fatte ai conduttori dall’art. 30 e andrà soggetto all’osservanza di tutte le disposizioni che li riguardano.
  4. Allorquando il proprietario di una vettura pubblica non la conduce da se stesso, non potrà servirsi di altro conduttore fuori di quelli autorizzati dall’Ufficio di Polizia Urbana a vettureggiare.

FACOLTA’ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA

  1. Quegli soltanto che ha una licenza concedutogli dall’Ufficio di Polizia Municipale, può condurre una vettura pubblica a numero designato.
  2. Per ottenere siffatta licenza, il richiedente deve essere iscritto nel registro della Questura secondo l’art. 57 della Legge 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza esibirne di poi al Sindaco il certificato, unitamente a quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 essere di costituzione robusta, di nota sobrietà e fornito di piena cognizione dei luoghi e delle strade, non che dell’arte di condurre cavalli.
  3. Ove si verifichino le condizioni suddette, il Sindaco farà dall’Ufficio di Polizia Municipale rilasciare al richiedente la licenza di vettureggiare. Sulla medesima, oltre il nome ed i connotati del conduttore, si registreranno il nome del concessionario della vettura ed il numero di quelle che gli appartengono.
  4. Il permesso di vettureggiare essendo personale, ne è vietata la cessione o la vendita sotto qualsiasi titolo. Esso è sempre revocabile: vale per una sola vettura a numero determinato e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti Municipali e della forza pubblica.
Le stazioni di attestamento delle vetture pubbliche erano suddivise in tre categorie:
alla prima categoria appartenevano le piazze di Spagna, di San Lorenzo in Lucina, Montecitorio, della Minerva, Venezia, San Pietro, dell’Orologio della Chiesa Nuova, di Pasquino;
alla seconda categoria le piazze del Popolo, Nicosia, San Silvestro in Capite, di S. Ignazio, Firenze, di Pietra, della Pilotta, Apollinare, del Quirinale, Barberini, Aracoeli, di ponte Sant’Angelo, del Monte di Pietà;
stazioni di terza categoria erano, invece, le piazze Poli, Rondanini, del Collegio Romano, delle Stimmate, XII Apostoli, S. Maria Maggiore, S. Giovanni, Campitelli, S. Maria in Trastevere, della Cancelleria, Farnese.
 
     
 

CONDIZIONI DELLE VETTURE

  1. Le vetture pubbliche devono essere solide, comode e facili ad aprirsi anco di dentro, fornite di buone molle, di due fanali e di un fermaruote; saranno ben verniciate, tappezzate al di dentro decentemente, provviste di buoni cuscini e fornite al fine di una chiave inglese, di alcuni metri di corda mancina, nonché di una sega di ferro e di alcune cavicchie, perché il conduttore possa servirsene in caso di guasto alla vettura durante la corsa. Le vetture chiuse non mancheranno di un cordone, o di qualche altro conveniente apparecchio, atto ad avvertire il conduttore di fermarsi a richiesta dell’avventore.
  2. Ogni vettura pubblica, autorizzata a trattenersi sul suolo pubblico, sarà contraddistinta da un numero d’ordine, il quale, a cura dell’Ufficio di Polizia Municipale ed a spese del proprietario, sarà dipinto sui fianchi e sulla schiena della vettura, nella grandezza di centimetri 22x10. Lo stesso numero dovrà essere riprodotto, in cifre assai apparenti, nei cristalli anteriori e laterali dei fanali, di cui ogni vettura dovrà essere provveduta.
  3. E’ severamente proibito di cancellare, nascondere o alterare in qualsiasi modo il numero esterno delle vetture e quello dei fanali.
  4. Nessuna vettura pubblica potrà porsi in esercizio, prima che sia constata la sua solidità e decenza dai periti e senza il permesso definitivo ottenuto dall’Autorità Comunale.

DOVERI DEI PROPRIETARI

  1. I proprietari di vetture pubbliche incombe l’obbligo di tenere un esatto registro, nel quale dovranno essere iscritti il nome, il cognome e l’abitazione dei loro conduttori, nonché il luogo della rimessa, il numero e la qualità delle vettura condotta da ciascheduno di essi. Tale registro sarà ostensibile a semplice richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.
  2. Ogni proprietario di vetture pubbliche, cambiando abitazione, dovrà avvertirne entro sette giorni dal cambiamento, l’Ufficio di Polizia Urbana.
  3. Qualunque proprietario volesse condurre in persona la propria vettura, dovrà soddisfare alle condizioni stesse fatte ai conduttori dall’art. 30 e andrà soggetto all’osservanza di tutte le disposizioni che li riguardano.
  4. Allorquando il proprietario di una vettura pubblica non la conduce da se stesso, non potrà servirsi di altro conduttore fuori di quelli autorizzati dall’Ufficio di Polizia Urbana a vettureggiare.

FACOLTA’ DI CONDURRE UNA VETTURA PUBBLICA

  1. Quegli soltanto che ha una licenza concedutogli dall’Ufficio di Polizia Municipale, può condurre una vettura pubblica a numero designato.
  2. Per ottenere siffatta licenza, il richiedente deve essere iscritto nel registro della Questura secondo l’art. 57 della Legge 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza esibirne di poi al Sindaco il certificato, unitamente a quelli da cui risulti aver superato gli anni 18 essere di costituzione robusta, di nota sobrietà e fornito di piena cognizione dei luoghi e delle strade, non che dell’arte di condurre cavalli.
  3. Ove si verifichino le condizioni suddette, il Sindaco farà dall’Ufficio di Polizia Municipale rilasciare al richiedente la licenza di vettureggiare. Sulla medesima, oltre il nome ed i connotati del conduttore, si registreranno il nome del concessionario della vettura ed il numero di quelle che gli appartengono.
  4. Il permesso di vettureggiare essendo personale, ne è vietata la cessione o la vendita sotto qualsiasi titolo. Esso è sempre revocabile: vale per una sola vettura a numero determinato e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti Municipali e della forza pubblica.

CONTEGNO NEL TEMPO DELLA CORSA

  1. L’abbandonare del tutto la vettura sulla pubblica via, il condurla in stato di ubriachezza ed il dormire in servizio attivo, costituiscono gravissima colpa pei conduttori. Queste trasgressioni possono venir punite con la sospensione della licenza.

VETTURE-OMNIBUS

  1. I proprietari, conduttori e inservienti delle vetture-omnibus vanno soggetti alle stesse disposizioni prescritte da questo regolamento ai proprietari e conduttori delle vetture pubbliche, tranne il prezzo della tassa licenza, che per questa grandiosa specie di veicoli è doppia.
  2. Nessuno potrà stabilire un servizio di vetture-omnibus senza averne fatta la domanda formale al Sindaco ed aver ottenuto il relativo permesso, il quale s’intenderà rilasciato subordinatamente all’obbligo pel concessionario di conformarsi pienamente alle prescrizioni particolari imposte dal Comune agli esercenti questo ramo d’industria.
  3. Appartiene alla Giunta Municipale concedere le licenze per le vetture-omnibus e di fissarne la durata. Gli obblighi speciali imposti al concessionario sono i seguenti:
    a) le vetture-omnibus a due cavalli avranno la cassa della larghezza di met. 1,50 e altezza met. 1,65, ad un cavallo altezza met. 1,60, larghezza met. 1,40;
    b) saranno coperte e difese lateralmente a seconda delle stazioni e dovranno essere comode e decenti entro e fuori;
    c) offriranno tutte le garanzie di solidità e di sicurezza;
    d) avranno internamente la capacità massima per dodici persone, disposte a sei per ambo i lati;
    e) osserveranno esattamente l’orario e la tariffa loro prescritti dal Comune e non devieranno dallo stradale da questo assegnato;f) i conduttori e gli inservienti osserveranno un decente vestiario.
  4. Come all’articolo 17 per le vetture pubbliche, è vietato ai concessionari delle vetture-omnibus di metterle in esercizio se prima non abbiamo subito un ispezione, ancor più diligente che per le semplici vetture, dai periti delegati dal Comune.
  5. Le vetture-omnibus saranno distinte tra loro con un numero d’ordine, il quale per cura del Comune ed a spese del concessionario, sarà dipinto all’esterno in modo assai visibile, nè potrà essere nascosto, cancellato o variato arbitrariamente dal concessionario.
  6. Per comodo dei passeggieri la montata delle vetture-omnibus dovrà essere generalmente bassa con braccioli di ferro. Le vetture-omnibus dovranno inoltre essere fornite di due grandi fanali, uno dei quali sarà collocato nella parte anteriore della vettura ed in modo che questa ne sia all’interno bene illuminata.
  7. Qualora le vetture-omnibus manchino sul cielo di sedili e ringhiere, è espressamente vietato di farvi ascendere alcuna persona.
  8. Il Sindaco, col mezzo del perito carrozziere, stabilisce il numero dei posti, dei quali ogni vettura-omnibus è capace tanto nel cielo che nella parte interna della medesima.
  9. Il numero di questi posti posti sarà indicato nella licenza e fatto noto ai passeggieri da una tabella affissa ed a vista di tutti, nell’interno della vettura-omnibus.
    Questa tabella conterrà pure la tariffa delle corse e un estratto del presente regolamento.
  10. Eccettuato il caso di piena connivenza dei passeggeri, è proibito di fumare all’interno degli omnibus e d’introdurvi cani ed altri animali, od oggetti voluminosi, capaci di dare incomodo alle persone vicine.
  11. Il prezzo di ogni corsa, stabilito nella tariffa, è invariabile e può esigersi anche anticipatamente.
  12. I passeggeri che montano a corsa incominciata, o smontano innanzi all’arrivo della vettura-omnibus alla stazione terminale, sono tenuti al pagamento della corsa intera.
  13. Le vetture-omnibus, dovendo percorrere strade bastantemente ampie per evitare qualunque pericolo e non apportare imbarazzo al transito pubblico, non potranno, tranne il caso fortuito d’impedita circolazione, modificare l’itinerario loro stabilito.
  14. All’ora determinata per la partenza ogni vettura-omnibus dovrà senz’altro incamminarsi per la sua stazione finale, qualunque sia il numero dei passeggeri raccolti, non soffermandosi per lo stradale che il tempo necessario per far montare o discendere i passeggeri.
  15. Nei mesi di ottobre, novembre, decembre, gennaio, febbrajo e marzo, dalle ore tre pomeridiane e nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dalle ore 4,30 pomeridiane, le vetture-omnibus non potranno percorrere la via del Corso, rendendosi per la loro presenza difficile il passaggio dei pedoni e delle vetture private.
  16. S’appartiene al Sindaco lo stabilire lo stradale [l’itinerario] che dovranno percorrere le vetture-omnibus che fanno il servizio dagli alberghi alla stazione delle ferrovia.
  17. Ciascheduna vettura-omnibus d’albergo avrà un itinerario, in armonia col luogo ov’è situato l’albergo stesso ed alle esigenze speciali della circolazione. Quest’itinerario non potrà essere variato.
  18. I proprietari d’albergo che tengono una vettura-omnibus al loro servizio, dovranno perciò farne dichiarazione al Sindaco, il quale designerà loro l’itinerario con una carta speciale d’autorizzazione.
  19. Nelle stazioni di partenza e arrivo sarà costantemente affissa, a comodo del pubblico, una tabella contenente il numero delle vetture-omnibus che fanno servizio sulle medesime, il nome e cognome del concessionario, del conduttore e dell’inserviente, non che lo stradale ed orario particolare di ciascuna vettura-omnibus, con indicazione ben chiara dell’intervallo che dovrà intercedere tra la partenza dell’una e l’arrivo dell'altra.
  20. Sotto l’appoggia-piedi del conduttore e nella parte posteriore della vettura-omnibus sarà attaccato, a vista del pubblico, un cartello che ne indichi la direzione.
  21. La vettura-omnibus dovrà inoltre essere fornita di un altro cartello, con la voce “completo”, da rendersi ostensibile al pubblico ogni qual volta i posti sieno tutti occupati.
  22. Allorché la vettura-omnibus sarà in movimento, l’inserviente dovrà sedere posteriormente ed al posto prefissogli all’infuori della vettura; non potrà mai discenderne durante la corsa, né ordinare la fermata al conduttore, che in previsione di un pericolo e nel caso indicato dall’art. 100.
    Coi passeggieri dovrà tenere un contegno serio e rispettoso, vigilare sulla stretta osservanza dell’orario ed alla sicurezza della vettura. Sarà poi munito di un fischietto per dare al conduttore il segnale della partenza e di una stromba o corno da caccia per avvertire i passeggieri, che attendono alla stazione dell’arrivo o della partenza dell’omnibus.
  23. Il cambio dei cavalli si fa ad ore determinate e soltanto nelle stazioni.
  24. Agli stessi concessionari e con le medesime norme, sono applicabili gli effetti dell’art. 28 relativo alla responsabilità per le trasgressioni cui potessero incorrere i loro conduttori.
  25. Ogni mese ed ogni volta che il Sindaco lo riterrà conveniente, le vetture-omnibus, i cavalli e gli arnesi relativi, saranno sottoposti a visita.
  26. I tempi di fermata delle vetture-omnibus, per prendere e depositare i passeggieri, dovranno dai conduttori ed inservienti essere regolati in modo da non imbarazzare la via pubblica e non interrompere la circolazione delle altre vetture.
  27. Le vetture-omnibus dovranno essere condotte, di giorno come di notte, al piccolo trotto nelle vie e nelle piazze ed al passo nello svoltare le strade.
 
 
 
 

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 03 gennaio 2024